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UNCEM Regionale

U.N.C.E.M.
UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA’ ED ENTI MONTANI
DELEGAZIONE REGIONALE ABRUZZO

STATUTO
Approvato nella seduta dell’Assemblea del 15 dicembre 1997 (atto del notaio prof. Avv. Nicola Gioffrè rep. N. 62949 reg. a Pescara il 22/12/97 al n. 4187)

TITOLO I°
COSTITUZIONE E FINALITA’
Art. 1
Costituzione

E’ costituita tra i soci dell’Unione Nazionale dei Comuni, Comunità, Enti Montani appartenenti alla Regione Abruzzo, la relativa Delegazione regionale UNCEM.

Art. 2
Sede

La Delegazione regionale UNCEM Abruzzo ha sede in L’Aquila, presso la Comunità Montana "Amiternina", Via Arcivescovado, 21.
La Delegazione può riunire i suoi Organi anche in luoghi diversi, allo scopo di assicurare la presenza in tutto il territorio.

Art. 3
Finalità

La Delegazione regionale, nell’ambito degli indirizzi statutari di livello nazionale e delle proprie specifiche realtà territoriali e demografiche, persegue:

la valorizzazione e lo sviluppo delle zone e delle istituzioni montane in attuazione del processo di riforma delle autonomie locali, collegato alla dimensione dei rispettivi interessi socio-economici ed alle linee di programmazione europea, nazionale e regionale;
la definizione di una politica regionale per la montagna che, favorendo la partecipazione di tutti gli operatori, pubblici e privati, sostenga il ruolo degli enti locali e collochi il territorio e la popolazione nel generale processo di sviluppo socio-economico;
la formazione di opportune intese ed ogni altro strumento di cooperazione con ogni soggetto pubblico e privato coinvolto nelle strategie e nelle iniziative riguardanti lo sviluppo delle zone montane;
l’affermazione amministrativa e politica degli enti montani, nonché la loro evoluzione nella realizzazione dei principi autonomistici ed in materia di decentramento secondo il principio di sussidiarietà;
l’attuazione di ogni iniziativa inerente la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle aree interne, anche in collaborazione con le altre delegazioni ed organismi pubblici e privati.

Art. 4
Compiti

La Delegazione regionale, per il raggiungimento dei propri fini associativi:

partecipa con propri rappresentanti in ogni sede, europea, nazionale, regionale e locale, dove si definiscono gli interessi delle realtà e delle istituzioni montane;
assume ruoli e/o funzioni attribuitegli dalle pubbliche amministrazioni in sintonia con le proprie finalità istituzionali;
promuove convegni e studi, nonché attività di consulenza ed assistenza ai propri aderenti, sia direttamente che in collaborazione con altri soggetti o costituendo appositi organismi societari;
partecipa ad ogni intesa regionale, interregionale e nazionale per la determinazione e l’attuazione di programmi riservati alla montagna, riguardanti il proprio territorio e le proprie popolazioni;
assume funzioni di carattere sindacale, in rappresentanza dei propri associati e sottoscrive accordi con le organizzazioni sindacali su materie oggetto di contrattazione decentrata.

Art. 5
Rapporti con altri organismi

La Delegazione regionale collabora con gli enti locali, con le altre associazioni regionale rappresentative dei medesimi, con l’Amministrazione regionale e con le forze socio-economiche per l’affermazione delle politiche autonomistiche e comunque rivolte alla valorizzazione delle risorse locali nell’ambito dei principi riformatori e del principio di sussidiarietà.
La Delegazione può aderire ad altri organismi e associazioni le cui finalità siano compatibili con quelle statutarie.
Promuove e/o gestisce iniziative di formazione, di informazione e di partecipazione anche a carattere editoriale verso i soci e verso le realtà montane direttamente o in collaborazione con altri enti o organismi.

TITOLO II°
ORGANI
Art. 6
Organi della Delegazione

Sono organi della delegazione regionale:

l’Assemblea
il Consiglio
la Giunta Esecutiva
il Presidente
il Revisore dei Conti

Art. 7
Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i soci regionali che aderiscono all’UNCEM nazionale.
Ciascun associato partecipa all’assemblea con il proprio rappresentante legale o suo delegato, purché appartenente agli organi dell’ente associato oppure per delega rilasciata ad altro socio.
Ogni rappresentante può avere fino a dieci deleghe di altri enti associati.
Le sedute sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, ivi comprese le deleghe. In seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, le sedute sono valide qualunque sia il numero dei rappresentanti intervenuti, ad eccezione di quanto previsto all’art. 24.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.

Art. 8
Funzioni dell’Assemblea

L’Assemblea:

definisce gli indirizzi programmatici dell’attività associativa;
elegge gli organi della Delegazione ed i Consiglieri che faranno parte del Consiglio nazionale;
approva lo Statuto e le modifiche statutarie

Art. 9
Elezione degli Organi

L’Assemblea elegge il Consiglio, la Giunta Esecutiva ed il Presidente sulla base di una lista unitaria, con maggioranza semplice dei votanti.
In caso di più liste, alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sono attribuiti due terzi dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento all’unità superiore.
I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste. A tal fine si divide il totale dei voti di ciascuna lista successivamente per 1,2,3,4.... sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da assegnare e quindi, si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei Consiglieri da attribuire, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti Consiglieri quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, il posto è attribuito per sorteggio.
In ciascuna lista sono indicati in ordine progressivo i candidati alle cariche di Presidente, di componenti della Giunta Esecutiva e di componenti del Consiglio.
Ogni lista comprende un numero di candidati non superiore a quello da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
Gli Organi sono composti dai soli appartenenti agli Organi degli Enti soci.

Art. 10
Consiglio

Il Consiglio è composto da 21 membri.
I componenti durano in carica fino alle nuove elezioni in vista del Congresso nazionale e sono rieleggibili.
Ciascun Consigliere, in caso di dimissioni o decadenza, viene sostituito con il primo dei non eletti della lista di appartenenza.
Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente della Delegazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età.
Si riunisce in seduta ordinaria per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, ed in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri.
Il Consiglio è validamente riunito in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei membri con diritto di voto, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un’ora dopo la prima, con la presenza di almeno un quarto dei membri.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice.
Gli eventuali Consiglieri nazionali vengono invitati alle riunioni del Consiglio e partecipano senza diritto di voto.

Art. 11
Funzioni del Consiglio

Il Consiglio:

delibera sulle materie riguardanti l’attuazione degli indirizzi programmatici dell’Assemblea;
approva, su proposta della Giunta Esecutiva, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio, con esclusione del prelievo dai fondi di riserva che spetta alla Giunta Esecutiva;
propone al Consiglio nazionale eventuali aggiornamenti delle quote in favore della delegazione, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane della Regione;
in caso di dimissioni, decadenza o altra causa, nomina tra i Consiglieri eletti, il Presidente e gli eventuali componenti della Giunta;
prende atto di eventuali surrogazioni di Consiglieri sulla base della lista presentata in assemblea;
nomina i Revisori dei conti;
esamina atti e proposte che la Giunta sottopone alla sua attenzione.
nomina i Consiglieri nazionali in seno all’UNCEM in rappresentanza della Delegazione regionale, ad eccezione del Presidente, membro di diritto.

Art. 12
Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva si compone di nove membri, compreso il Presidente.
Dura in carica quanto il Consiglio ed i componenti sono rieleggibili.
Viene presieduta e convocata dal Presidente della Delegazione o, in caso di assenza, dal Vice Presidente più anziano di età.
Delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.
Gli eventuali Consiglieri nazionali vengono invitati alle riunioni della Giunta e partecipano senza diritto di voto.

Art. 13
Funzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva:

sovrintende alle finalità ed all’attuazione dei compiti statutari attraverso l’adozione degli appositi provvedimenti;
decide su tutte le materie che non siano di competenza di altri organi;
cura la gestione amministrativa e finanziaria della Delegazione;
delibera storni di fondi e variazioni di bilancio con successiva ratifica da parte del Consiglio;
decide su tutte le materie che non siano di competenza di altri organi;
nomina il Segretario della Delegazione.

Art. 14
Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Delegazione.
Dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.
Convoca e presiede gli organi della Delegazione.
Nomina i rappresentanti della Delegazione in seno ad altri organismi.
Nomina, fra i membri della Giunta Esecutiva, qualora non indicati nella lista, due Vice Presidenti, di cui, il più anziano di età, assume le funzioni in caso di assenza, decadenza o impedimento per altra causa.
E’ componente di diritto del Consiglio nazionale dell’UNCEM.
In caso di urgenza, può adottare provvedimenti ed assumere iniziative, a tutela degli interessi della Delegazione, da sottoporre a ratifica della Giunta o del Consiglio, secondo le rispettive competenze.

Art. 15
Revisione Contabile

E’ istituita la figura del Revisore dei conti, eletto dal Consiglio.

Egli partecipa ai lavori del Consiglio con voto consultivo.

La carica è incompatibile con quella di componente degli Organi della Delegazione. Dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

Art. 16
Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane

Quale organo ausiliario della Delegazione è costituita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane, che sarà convocata dal Presidente della Delegazione per l’esame di specifiche problematiche.

Art. 17
Decadenza

I componenti della Delegazione decadono per la perdita della qualifica di socio dell’UNCEM Nazionale da parte dell’ente rappresentato.

I componenti degli organi collegiali decadono dalla loro carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell’organo di appartenenza.

La decadenza è dichiarata dalla Giunta Esecutiva e comunicata all’interessato.

TITOLO III°
ORGANIZZAZIONE ESECUTIVA
Art. 18
Segretario

Il Segretario della Delegazione assiste e partecipa all’attività degli Organi, coadiuvandoli nella definizione ed attuazione degli adempimenti.
Su direttive del Presidente provvede alle esigenze gestionali, coordinando e dirigendo l’azione degli uffici e può svolgere particolari mansioni su indicazione della Giunta.

Art. 19
Collaborazioni

La Delegazione può avvalersi, previa convenzione da stipulare con l’Ente interessato, di personale messo a disposizione anche a tempo parziale da parte degli Enti che la compongono.

Art. 20
Convenzioni

La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, può deliberare il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti e/o esperti per lo svolgimento delle attività istituzionali.

TITOLO IV°
FONTI FINANZIARIE
Art. 21
Finanziamenti

La delegazione è dotata di autonomia finanziaria.
Le fonti finanziarie di cui gode sono le seguenti:

trasferimento di una percentuale delle quote associative da parte dell’UNCEM nazionale, più eventuale quota aggiuntiva della Delegazione;
contributi e/o trasferimenti;
gestione patrimoniale;
altre.

Art. 22
Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La Giunta Esecutiva presenta all’approvazione del Consiglio il conto consuntivo della gestione annuale.
Al conto consuntivo sarà allegata la relazione dei Revisori dei conti. La Giunta presenta altresì al Consiglio, per l’approvazione, uno schema di bilancio preventivo con una breve relazione.
La Giunta Esecutiva determina le spese e modalità delle erogazioni nei limiti del bilancio.

Art. 23
Gestione attività

Per le attività patrimoniali, per la gestione ed organizzazione di servizi ai soci, può essere provveduto con decisione della Giunta Esecutiva, a mezzo di società costituite ai sensi del Codice Civile.
Il bilancio annuale di tali società è allegato al conto consuntivo della delegazione.

TITOLO V°
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24
Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea su iniziativa del Consiglio.
L’Assemblea delibera l’approvazione, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno il quindici per cento dei soci, ivi comprese le deleghe, a maggioranza semplice dei votanti.
L’Assemblea può delegare il Consiglio, con le stesse modalità di cui sopra, a specifiche modifiche dello Statuto. La delibera di modifica è adottata dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei membri in prima convocazione e con la maggioranza semplice in seconda convocazione.
In caso di urgenza, il Consiglio può deliberare modifiche allo Statuto, con le modalità di cui sopra, da portare a ratifica dell’Assemblea.
La mancata ratifica non pregiudica comunque gli effetti prodotti fino a quel momento.

Art. 25
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto nazionale ed, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
In caso di conflitti sull’interpretazione e sull’applicazione delle norme del presente Statuto con quelle dello Statuto nazionale, prevalgono le prime.

Art. 26
Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione del presente Statuto, gli Organi della delegazione continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla naturale scadenza

 

 

CONTATTI



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